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FAQ

Delibera Regionale 1919/2023

Rispetto al requisito cogente del servizio igienico distinto tra personale e utenza.

La delibera di Giunta Regionale 1919/2023, in Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del provvedimento), paragrafo 1.4.3, disciplina i requisiti che devono essere posseduti dalle strutture oggetto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, distinguendoli in “Requisiti cogenti per tutti gli studi medici e di altre professioni sanitarie” e in “Requisiti il cui possesso è previsto se pertinente al profilo professionale dell’esercente l’attività sanitaria”. Nell’ambito della prima categoria è previsto il requisito “Servizio igienico utenti e per il personale” ed è ammessa la deroga al doppio servizio per gli studi esistenti alla data del 20 dicembre 2023 (data di pubblicazione della delibera 1919/2023 sul BURERT). Tenuto conto che gli studi soggetti all’Istituto della Comunicazione sono caratterizzati da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto agli studi e alle altre strutture sanitarie soggette ad autorizzazione all’esercizio per le quali è previsto il doppio servizio, ne deriva che è sufficiente un solo servizio igienico accessibile anche all’utenza, qualora lo studio del singolo professionista o dei professionisti associati, oppure organizzati in polistudio, non disponga di personale.

La Comunicazione deve essere inviata per tutti gli studi in cui il professionista opera.
L’Istituto della Comunicazione è strutturato sul binomio costituito dal soggetto e cioè dal professionista iscritto all’Albo dell’Ordine di competenza e dall’oggetto che riguarda l’individuazione della struttura sede di espletamento dell’attività oggetto della Comunicazione.

La delibera di Giunta Regionale 1919/2023 individua unicamente il titolare della struttura, in quanto, in attuazione dell’art. 5, co. 3, lett. b) tra le tipologie di strutture da assoggettare alla sola Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, sono stati indicati esclusivamente gli studi singoli, gli studi associati e i polistudi non soggetti ad autorizzazione sanitaria in quanto esclusi dal campo di applicazione dell’art. 8-ter, co. 2, decreto legislativo 502/1992. Come si è già precisato in altra risposta la Comunicazione deve essere inviata per ciascuno degli studi in cui il medesimo professionista opera, indipendentemente dal titolo di possesso o di uso dello studio. L’Istituto della Comunicazione è infatti strutturato sul binomio costituito dal soggetto e cioè dal professionista iscritto all’Albo dell’Ordine di competenza e dall’oggetto che riguarda l’individuazione della struttura sede di espletamento dell’attività oggetto della Comunicazione. Ne deriva che il professionista deve inviare la Comunicazione o le Comunicazioni – nel caso operi in più studi – al Comune o ai Comuni di competenza, utilizzando il modulo 8 o 8-bis. Nel caso di studio professionale singolo l’invio spetta al professionista titolare dello studio, nel caso di studio associato la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti, infine nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio.

n caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio (Modulo 8 o 8-bis). Ciascun professionista deve presentare la propria Comunicazione e quanto agli allegati può riferirsi ai documenti eventualmente già presentati da altro professionista operante nel medesimo polistudio, precisando il locale nel quale opera. Tali documenti possono essere presentati in carta libera.

Lo spogliatoio, qualora previsto, può essere collocato in un locale individuato allo scopo. Il titolare dello studio, in alternativa al locale, può individuare uno spazio dedicato allo spogliatoio da individuarsi nel locale ritenuto più idoneo allo scopo.

È sufficiente una planimetria dello studio in cui devono essere indicati il “layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi, la destinazione d’uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-illuminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A)”.
Non è necessario produrre una nuova planimetria qualora siano spostati gli arredi e non è necessario che la planimetria sia prodotta/elaborata da un “tecnico specializzato”.

L’individuazione della fattispecie “nuovo studio” (attivato dopo il 20 dicembre 2023) è fondata sul contenitore studio, da intendersi come struttura fisica, e non già sul professionista. Pertanto, nel caso in cui un professionista inizi la propria attività in un polistudio già operante il 20 dicembre 2023, lo studio/polistudio è classificato come già esistente cui conseguono gli adempimenti e le scadenze previste per la fattispecie. 

La delibera di Giunta regionale 1919/2023 in tema di Comunicazione di esercizio di attività sanitaria, Istituto introdotto per la prima volta nell’ordinamento regionale dalla legge regionale 22/2019 e riservato alle strutture sanitarie caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa non soggette ad autorizzazione sanitaria in quanto non ricomprese tra le fattispecie di cui all’art. 8-ter decreto legislativo 502/1992, non ha introdotto limitazioni alla possibilità che il medesimo locale sia utilizzato in tempi diversi da più professionisti, pertanto si ritiene possibile l’utilizzo in tempi diversi del medesimo locale da più professionisti, con il vincolo che siano individuate le opportune garanzie igienico sanitarie e che non sussistano le condizioni previste dalla delibera 1156/2008
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale); condizioni, queste ultime, che prevederebbero per il polistudio il ricorso al regime dell’autorizzazione sanitaria.