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Quanti crediti ECM devo acquisire nel nuovo triennio 23-25?
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 24 aprile 2024, ha approvato la delibera in materia di spostamento dei crediti. L’art. 2 della delibera della CNFC n. 2 dell’8 novembre 2023 è modificato come segue: “L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025″.
Con il Decreto Legge a sostegno dell’Emilia-Romagna approvato in Consiglio dei Ministri del 23 maggio, i crediti formativi per il triennio 2023-2025 si intendono già maturati, in ragione di un terzo, per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza legata dalla grave alluvione.
Per chi avesse già acquisito il numero necessario di crediti ECM è ufficialmente iniziato il nuovo triennio (2023-2025) con decorrenza regolare dal 1° gennaio 2023 con l’obbligo di raggiungere 150 crediti in 3 anni.
Bonus Covid ECM. Cosa è? Come lo ottengo?
Tale riduzione è già visualizzabile all’interno dell’area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS insieme a quelli già eventualmente presenti.
Per consultazione: https://application.cogeaps.it accedendo con SPID/CIE.
Nei trienni precedenti ho acquisito più crediti del necessario: posso utilizzarli nel triennio in corso?
Come posso verificare la mia situazione?
Cosa è previsto in caso di mancato rispetto dell'obbligo formativo?
Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’inefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.
L’attività di tutoraggio individuale dà diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:
- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:
- Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
- È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.
- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
Si precisano, altresì alcuni aspetti premettendo che qualsiasi procedura deve salvaguardare l’autonomia dell’Ateneo:
- Ogni Ateneo ha un proprio regolamento che va rispettato;
- La nomina del tutor di tirocinio è a carico del Consiglio didattico o del Presidente del CdL in accordo con il Direttore delle attività formative;
- Questi ultimi attestano l’attività di tutoraggio semestrale o annuale a seconda dell’organizzazione e del regolamento dell’Ateneo;
- La certificazione firmata viene caricata sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S;
- Il rapporto è generalmente di 1 tutor ogni 2 studenti.
L’autoformazione: in cosa consiste e come riconoscerne i crediti ECM
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
(Fonte: age.na.s.)
17/06/2022 – Delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’ 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”.
Come sono regolamentati i Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica?
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.
(Fonte: age.na.s.)
15/04/2022 – Delibera di modifica della disciplina in materia di “Sperimentazioni Cliniche” La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di “Sperimentazioni Cliniche”. Al fine di rendere operative le modifiche ivi indicate, le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.(Fonte: age.na.s.)
15/04/2022 – Delibera sull’assolvimento dell’obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019 La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.(Fonte: age.na.s.)